Legge Lentini e HSE_UK |
LA LEGGE LENTINI (L.R. 07/2016) E L’EQUIVALENZA DEI PERCORSI ITALIANI INSHORE E OFFSHORE CON L’APPROVED LIST DELL’HSE_UK
di Manos Kouvakis
Finalmente
anche in Italia, è stata approvata, dopo più di 35 anni di attesa,
una legge (L.R. 07/2016 – Legge Lentini) sulla formazione dei
sommozzatori che operano nel settore inshore e offshore. La Legge
Lentini che si intitola “Disciplina dei contenuti formativi per
l’esercizio delle attività della subacquea industriale” enumera
i livelli di formazione per operare in ambito inshore e offshore,
partendo dalla base esistente di OTS (Operatore Tecnico Subacqueo)
valido per attività in ambito portuale, introduce il primo livello
per l’INSHORE AIR DIVER, a cui fanno seguito il secondo e terzo
livello per L’OFFSHORE DIVER (aria e saturazione) secondo gli
standard didattici dall’International Diving Schools Association
(IDSA), standard che fanno parte integrale della legge Lentini.
Abbiamo
sottolineato più volte, del fatto che in ambito internazionale
esistono tre tipologie di standard ed in particolare
1)
gli standard formativi stabiliti dall’International Diving Schools
Association (IDSA) che rappresenta l’unica associazione didattica
nella subacquea industriale a livello internazionale, così come in
ambito sportivo esistono diverse didattiche PADI, CMAS, SSI e altro
2)
gli standard operativi declinati dall’International Marine
Contractors Association (IMCA), applicabili nel cantiere (in essi
rientra anche la citata normativa UNI 11366 sulla sicurezza e tutela
della salute nelle attività subacquee ed iperbariche professionali
al servizio dell’industria – procedure operative);
3)
gli Standard di sicurezza dell’Health and Safety Executive (HSE)
quali, per esempio, le norme HSE del Regno Unito. Solo la corretta
applicazione di questi standard può garantire una maggiore
spendibilità della qualifica del sommozzatore italiano a livello
internazionale, riportando la categoria al livello che le spetta per
la storia e per le competenze che la caratterizzano
Per
il buon funzionamento di un cantiere offshore è intuitivo che le tre
tipologie di standard devono coesistere e la legge appena promulgata
si occupa di definire in modo chiaro i primi: quelli che riguardano
la formazione dei subacquei al servizio dell’industria, secondo le
precise regole di formazione stabilite dalla didattica Internazionale
IDSA.
Proprio
qui, sulla formazione, interviene il testo della Legge Lentini
approvata dall’assemblea regionale Siciliana per regolamentare la
formazione degli operatori in un comparto in cui manca una normativa
nazionale di riferimento.
E
proprio l’assenza di una disciplina dello Stato al riguardo ha,
fino ad oggi, costituito un grande ostacolo per l’inserimento
professionale degli operatori italiani della subacquea industriale.
Un paradosso evidente per una regione insulare come la Sicilia,
interessata dalla presenza di diversi impianti per l’estrazione, il
trasporto e la raffinazione degli idrocarburi, di strutture portuali
e di molteplici altre attività subacquee.
L’articolo
3 è il più importante, perché specifica come devono essere svolti
i percorsi formativi, cioè con interventi formativi conformi nei
contenuti agli standard internazionalmente riconosciuti, in
riferimento ai tempi di immersione e di fondo e alle attività in
acqua, dall’International Diving Schools Association (IDSA), ai
controlli che devono essere effettuati per il rispetto di obblighi e
requisiti generali in materia di salute, sicurezza ed ambiente (HSE),
anche in conformità alle linee guida di International Marine
Contractors Association (IMCA). Tre tipologie di standard (Formativi
Sicurezza ed Operativi) racchiusi in poche righe ma importantissime,
specialmente perché riconoscibili ai sensi della Direttiva
2005/36/CE sull’intero territorio comunitario.
La
legge Lentini crea la CARD del COMERCIAL DIVER ITALIANO, che sarà
gestita dalle istituzioni Italiane e che sarà rilasciata a chi si
iscriverà al repertorio telematico nei tre livelli previsti.
L'iscrizione al repertorio telematico deve essere in conformità a
percorsi formativi secondo standard IDSA a cui fa riferimento
l’articolo 3, comma 2, della Legge Lentini.
Tutti
coloro che hanno svolto corsi di formazione professionale secondo gli
standard previsti dalla didattica IDSA con l'iscrizione al repertorio
telematico della Regione Sicilia, potranno usufruire della CARD
secondo il livello di qualifica (Inshore Air Diver, Offshore Air
Diver -TOP UP e Offshore Sat Diver - Altofondale) riconoscibile ai
sensi della Direttiva 2005/36/CE sull’intero territorio
comunitario.
Queste
le dichiarazioni dell'Onorevole Lentini: "Il provvedimento
disciplina le attività formative per il conseguimento delle
qualifiche internazionalmente riconosciute (senza in alcun modo
intervenire sull’esercizio dell’attività professionale, di
competenza statale) di inshore diver (sommozzatore abilitato ad
interventi fino a 30 metri di profondità), di offshore air diver
(“Top Up”, fino a 50 metri) e di offshore sat diver
(altofondalista, fino a 200 metri con supporto di strumenti
iperbarici). Tutti i percorsi di formazione dovranno svolgersi nel
rigoroso rispetto degli standard fissati a livello internazionale
dall’IDSA (l’associazione mondiale delle scuole per subacquei
industriali) e delle norme a tutela della sicurezza, della salute e
dell’ambiente (HSE). Al termine dei percorsi di formazione i
ragazzi potranno far inserire il proprio nominativo nell’apposito
repertorio telematico sul sito della Regione e riceveranno
un’apposita card, che permetterà così alle aziende del settore di
verificare le competenze, favorendo l’incontro fra domanda ed
offerta di lavoro. I titoli conseguiti saranno inoltre effettivamente
utilizzabili sul mercato del lavoro comunitario (riconoscimento ai
sensi della Direttiva 2005/36) ed internazionale. L’intervento
legislativo, inoltre, non prevede nessun nuovo onere per la Regione:
i corsi potranno eventualmente essere finanziati coi fondi comunitari
(FSE) o comunque operare in regime di libero mercato, fermo restando
il controllo della Regione sull’effettività degli insegnamenti e
dei tempi di immersione. Sono estremamente soddisfatto per le
approvazioni di un provvedimento che apre ai giovani siciliani nuove
opportunità di lavoro in un settore di alta qualificazione e
dinamico. Senza spendere fondi pubblici offriamo la possibilità, in
una terra al centro del Mediterraneo, di concrete occasioni di lavoro
ben remunerate in Sicilia ed altrove, nel settore petrolifero,
portuale e delle installazioni marittime in genere. La Regione ha
finalmente usato bene la propria autonomia per aiutare i siciliani ad
inserirsi e competere nell’attività lavorativa in tutta Europa e
nel mondo."
Sarebbe
anche importante un confronto con gli standard dell’HSE Inglese e i
nuovi standard italiani, visto che fino ad oggi la legislazione
Italiana si limitava solo nel disciplinare la subacquea in area
portuale e, più precisamente, l’ ”Istituzione della categoria
dei sommozzatori in servizio locale”. Facendo riferimento solo ai
servizi portuali, detta normativa non tratta dei livelli offshore e
inshore i quali prevedono una preparazione superiore anche in termini
di profondità di immersione.
-
La nuova Legge 21 aprile 2016, n. 7 (c.d. Legge Lentini) disciplina i
livelli offshore e inshore come segue:
a)
Primo livello (inshore diver), o “sommozzatore”, che definisce la
formazione per operatori in ambiente subacqueo con immersioni fino a
profondità massima di -30 metri.
Nel
paragone con la formazione inglese, questo si può collocare al
corrispondente livello “Insland/Inshore Diving” (Schedule 2) e
precisamente:
– HSE
Surface Supplied Diving
– HSE
Part III
– Transitional
Part III (issues between 1 July 1981 – 31 December 1981)
– HSE
Part III (Restricted – Tank)
– HSE
SCUBA Diving
– HSE
Part IV
– Transitional
Par IV (issued between 1 July 1981 – 31 December 1981)
– HSE
Part IV (Restricted – Tank).
b)
Secondo livello (offshore air diver), detto anche di categoria “TOP
UP”.
Profondità
fino a -50 metri. Nel paragone con la formazione inglese, questo si
può collocare al corrispondente livello “Offshore Diving”
(Schedule 1.2 “For Surface Supplied, Surface-Orientated Diving
Techniques to a maximum depth of 50 metres) e più precisamente:
-
HSE Surface Supplied Diving with HSE Surface Supplied Diving (Top-up)
-
HSE Part I
Our
Ref: INT5
Date:
18 May 2016
-
Transitional Part I (issued between 1 July 1981 – 31 December 1981)
-
TSA or MSC Basic Air Diving (issues between August 1975 and June
1981)
c)
Terzo livello (offshore sat diver), detto anche di categoria “alto
fondista” (saturazione). Profondità superiore a -50 metri.
Nel
paragone con la formazione inglese, questo si può collocare al
corrispondente livello Offshore Diving (Schedule 1.1) e più
precisamente:
-
HSE Closed Bell Diving
-
HSE Part II
-
HSE Part II (Restricted) (Air range only)
-
Transitional Part II (issued between 1 July 1981 – 31 December
1981)
-
TSA or Manpower Services Commission Mixed gas/Bell Diving (issued
between
August 1975 and June 1981)
Ecco
nello schema seguente, qui di seguito, la comparazione tra i livelli
Italiani ed Inglesi
-
ITALIAN LEVEL
CORRESPONDENT LEVEL IN UK
OTS (Operatore Tecnico Subacqueo) D.M. 13/01/79
Not present in UK – very basic level
Letter a) First level as per Law 21/04/2016 n. 7 - Inshore DiverSchedule 2 – Inlande/Inshore DivingLetter b) Second level as per Law 21/04/2016 n. 7- Offshore Air DiverSchedule 1.2 – Offshore Diving – For Surface-Orientated Diving techniques to a maximum depth of 50 metres
Letter c) third level as per Law 21/04/2016 n. 7 – Offshore Sat DiverSchedule 1.1 – Closed Bell Diving or Saturation Diving Techniques
Questa
legge permetterà anche di uniformare i livelli di preparazione come
previsto anche dalle disposizioni della Direttiva CE, in particolare
comma 11 della Direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle
qualifiche professionali, dove si sottolinea che “è opportuno
prevedere che ogni Stato membro ospitante che regolamenti una
professione sia obbligato a tenere conto delle qualifiche acquisite
in un altro Stato membro e verificare se esse corrispondano a quelle
che esso richiede.”
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